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D.M. 22/07/1930DECRETO MINISTERIALE 22/07/1930 Approvazione delle norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi), montati su carri ferroviari (carriserbatoio) per trasporto di gas-compressi, liquefatti o disciolti. IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI - Visto il decreto ministeriale 12/09/1925, col quale è stato approvato il regolamento per le prove e le verifiche periodiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi liquefatti o disciolti; -Ritenuto la necessità di disciplinare le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi) montati su carri ferroviari (carri- serbatoio) per il trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti previsti al- l'art. 10 del citato regolamento; -Sentita la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi; Decreta: Sono approvate le annesse norme per le prove e le verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi) montati su carri ferroviari (carriserbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti. Norme per le prove e verifiche dei recipienti di capacità maggiore di 80 litri (grandi serbatoi) montati su carri ferroviari (carri-serbatoio) per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti. Art. 1 - Generalità Tutti i grandi serbatoi montati su carri ferroviari per trasporto di gas compressi, oppure gas liquefatti, o soluzioni di gas, dei quali sia impedita od ostacolata la libera evaporazione nell'atmosfera, contemplati all'art. 11, sono soggetti alle norme sotto specificate. Per trasporti in carri-serbatoio, di gas compressi liquefatti o disciolti non contemplati all'art. 11 delle presenti norme, dovrà ottenersi l'autorizzazione dal Ministero delle comunicazioni, Amministrazione delle ferrovie dello Stato o Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, secondo che i carri su cui sono montati i serbatoi siano inscritti nel parco delle Ferrovie dello Stato od in quelli di ferrovie o tranvie concesse all'industria privata. Sulle domande per il rilascio di tali autorizzazioni si provvede, sentito il parere del- la Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, istituita presso l'Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili, a sensi dell'art. 36 del regolamento approvato con decreto ministeriale 12/09/1925. Art. 2 L'esame dei progetti, le prove, le verifiche e tutte le pratiche inerenti alle pre- senti norme sono di spettanza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o dell'Ispettorato generale delle ferrovie secondo la loro rispettiva competenza. Ai detti Enti vanno diretti gli atti relativi. Art. 3 La inscrizione di carri-serbatoio per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti è subordinata: 1) al nulla osta in linea amministrativa da parte della Amministrazione ferro viaria nel cui parco il carro deve essere inscritto; 2) alla approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni del progetto dei serbatoi e del carro, progetto che dovrà comprendere: a) i disegni d'insieme e di dettaglio dei serbatoi e del carro contenenti chiaramente tutti i dati atti a stabilirne le modalità di costruzione e a definirne la sagoma d'ingombro; b) i calcoli giustificativi relativi allo spessore delle pareti dei serbatoi, alle eventuali chiodature e alla distribuzione dei pesi sulle sale; 3) al buon esito di tutte le prove e verifiche contemplate dalle presenti norme e di quelle altre eventualmente richieste dall'Amministrazione ferroviaria nel cui parco il carro deve essere inscritto. Art. 4 - Requisiti dei carri Oltre alle speciali condizioni che siano richieste dalla Amministrazione ferroviaria nel cui parco deve effettuarsi la inscrizione, i carri serbatoio per trasporto di gas compressi, liquefatti o disciolti, devono - se sono a scartamento normale - soddisfare alle prescrizioni in vigore per il servizio cumulativo internazionale. Tutte le parti del carro, compresa la garetta, devono essere metalliche e messe elettricamente a terra. Art. 5 - Costruzione dei grandi serbatoi I grandi serbatoi per trasporto ferroviario di gas compressi, liquefatti o di- sciolti possono essere costituiti: a) di un sol pezzo senza giunzioni; b) di uno o più anelli di un sol pezzo chiodati trasversalmente fra loro ed ai fondi; c) di uno o più anelli chiodati longitudinalmente e trasversalmente fra loro ed ai fondi; d) di uno o più anelli saldati longitudinalmente per bollitura diretta dei lembi (escluso ogni altro metodo di saldatura) e chiodati trasversalmente fra loro ed ai fondi. I fori per i chiodi saranno totalmente ed esclusivamente praticati al trapano; la ribaditura sarà fatta con chiodatrici meccaniche a pressione graduale o quanto meno col martello pneumatico od elettrico. Grandi serbatoi blindati potranno essere ammessi dal Ministero delle comunicazioni (Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed Ispettorato generale delle ferrovie, tranvie ed automobili), su parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi. Art. 6 Il materiale di cui risultano costituiti i grandi serbatoi sarà sottoposto alle seguenti prove meccaniche che saranno effettuate seguendo le norme e condizioni per le prove e l'accettazione dei materiali ferrosi in vigore, in quanto applicabili: a) prove di trazione con determinazione della strizione; b) prove d'urto su barretta intagliata; c) prove di appiattimento di anelli e di piegamento di striscie. Le barrette per le prove di trazione verranno ricavate a freddo nel senso longitudinale, dal corpo del recipiente già formato; da ciascun anello già forma- to; dal lembo di entrambi i fondi, se questi sono riportati, evitando qualsiasi operazione che possa incrudire o comunque danneggiare il materiale. Le barrette avranno un tratto centrale prismatico limitato dalle stesse superfici esterna ed interna dell'elemento ed avente una larghezza di mm 10 ed una lunghezza che possa comprendere completamente la normale zona di strizione. Le provette saranno afferrate nella macchina di prova con perni. Le prove di appiattimento di anelli consisteranno nel sottoporre a compressione graduale in direzione di un diametro anelli della larghezza di 30 mm prelevati a freddo. Le piastre della pressa devono essere abbastanza ampie da evitare che i punti di contatto con l'anello ne raggiungano i lembi col protrarsi della prova fino a produzione di fessurazione o a combaciamento delle superfici interne. La prova si effettuerà, senza interposizione di alcun corpo estraneo, alla temperatura ambiente che non dovrà essere inferiore a 15° Per le prove di piegamento si preleveranno a freddo, nel senso trasversale del corpo del recipiente, delle striscie della larghezza di mm 30 e della lunghezza di almeno 25 volte lo spessore e si procederà, alla temperatura ambiente, a un piegamento preliminare che verrà effettuato premendo gradual- mente al centro della parte concava della provetta appoggiata alle estremità, con un mandrino a lembo arrotondato secondo un raggio non maggiore di tre volte lo spessore della striscia. Effettuato tale piegamento preliminare il saggio verrà compresso fra le piastre di una pressa ed il piegamento sarà spinto fino a fessurazione o a combaciamento delle superfici affacciantisi del saggio medesimo. La prova si effettuerà con le modalità già indicate per la prova di anelli. Art. 7 I grandi serbatoi saranno in acciaio presentante le seguenti caratteristiche: Categoria A: R = 35 ÷ 40 ; S= 59 +(40 - R); .> 10 Categoria B: R = 40 ÷ 65 ; S= 25 + 34 (65 - R); .> 4 6 (65 R) 25 25 Categoria C: R > 6 ; S> 25 ; .> 4 Anelli o striscie trasversali della larghezza di mm 30 debbono potersi appiattire o piegare senza che si manifesti fessurazione o rottura fino ad una di- stanza fra le faccie interne di almeno: Categoria A : 1 volta lo spessore. Categoria B : 1- 1 (40 - R) volte lo spessore. 5 Categoria C : 6 volte lo spessore. Le barre per chiodi saranno sempre della categoria A. La saldatura è ammessa soltanto per materiali della categoria A. Anelli o striscie trasversali della larghezza di mm 30 dovranno potersi piegare nella zona di saldatura, ove questa esista, senza che si manifesti fessurazione fino ad una distanza delle faccie interne di 8 volte lo spessore. R = resistenza rottura per trazione in kg/mm 2 ; . = contrazione di rottura percentuale; . = resilienza kgm/cm 2 . Art. 8 - (Spessore dei grandi serbatoi) Lo spessore della parete dei grandi serbatoi dovrà essere calcolato in modo che sotto la pressione di prova di cui all'art. 12 il cimento massimo unitario non abbia a superare seguenti limiti: 1) per recipienti senza giunzioni longitudinali, 2/3 del carico di snervamento; 2) per recipienti chiodati longitudinalmente a doppio coprigiunto, 0.50 del ca rico di snervamento; 3) per recipienti chiodati longitudinalmente a sovrapposizione o saldati, 0.40 del carico di snervamento. Lo spessore minimo ammesso è di mm 7. Per il calcolo del cimento massimo unitario k in una parete cilindrica senza chiodature longitudinali è ammesso l'uso della formula 1,3· r2 + 0,4 · r2 k = e ip re 2 - ri 2 dove re= raggio esterno, ri = raggio interno, p = pressione di prova. Per il calcolo del cimento massimo unitario in una parete cilindrica con giunto longitudinale chiodato è ammesso l'uso della formula p · ri k = s · z dove s = spessore della parete, z = coefficiente di indebolimento della lamie ra, cioè rapporto tra la tensione unitaria della lamiera piena e la tensione unitaria massima in corrispondenza al giunto, rapporto da calcolarsi in base al tipo della giunzione. Se la chiodatura è a doppio coprigiunto, lo spessore di ciascun coprigiunto 3 deve essere non minore di s . 4 Per il calcolo del cimento della parete cilindrica in corrispondenza ad un giunto trasversale chiodato e nella direzione delle generatrici è ammesso l'uso della formula p · ri k = 2 dove z = coefficiente di indebolimento della lamiera in corrispondenza alla giunzione. Per una pressione interna di prova non superiore a 40 kg/cm 2 e per fondi riportati è consigliabile l'impiego di fondi di forma semi-ellisoidica di rivoluzione, la cui saetta, da misurarsi lungo l'asse del recipiente non sia minore di ri , e quindi risulti non maggiore di 2 ri il raggio massimo di curvatura del 2 ri fondo al vertice e non minore di il raggio minimo di curvatura della sezio 4 ne mediana in corrispondenza all'orlo. In questo caso per il calcolo del massimo cimento nel fondo è ammesso l'uso della formula p · ri k = 2 si dove ri = raggio di curvatura massimo del fondo al vertice, si = spessore del fondo. Per una pressione interna di prova maggiore di 40 kg/cm 2 nel caso di fondi chiodati, questi saranno di forma emisferica. Per il calcolo del cimento massimo di un fondo emisferico di un sol pezzo con la parete cilindrica, è ammesso l'uso della formula prrrrkieie33 33 4,065,0- ·+· = dove er= raggio esterno del fondo, ir= raggio interno. Per il calcolo del cimento massimo in un fondo emisferico con i giunti chiodati, è ammesso l'uso della formula zsrpkii·· · = 2 dove is= spessore del fondo, z= coefficiente di indebolimento della lamiera, in corrispondenza al giunto che indebolisce di più la lamiera. Il passo d'uomo di un grande serbatoio, di cui all'articolo 13, deve avere forma ovale di almeno 280 x 380 mm e deve essere praticato al centro di uno dei fondi. Quando gli orli siano rivoltati, l'altezza h in mm del risvolto non sarà minore di sa·, dove s= spessore della parete in mm ed a= asse minore dell'apertura in mm. Gli orli del passo d'uomo devono essere efficacemente rinforzati. Art. 9 - Chiodatura dei grandi serbatoi Il diametro dei chiodi si calcolerà per sollecitazione riferita all'area della sezione resistente in maniera che il cimento sotto la pressione di prova di cui all'art. 12 non abbia a superare i seguenti limiti: 1) per chiodature a sovrapposizione semplici, 0,40 del carico di snervamento; |
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